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Direttiva 2008/63/CE relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni

Il punto 4 delle premesse contenute nella direttiva comunitaria 2008/63 indica lo spirito della direttiva stessa. Su questa base dovrebbero essere prese decisioni in materia che favoriscano la concorrenza tra gli operatori del settore e escludano situazioni di privilegio e/o importanti barriere all’ingresso. Fatta salva la possibilità dei singoli stati membri di esigere dagli operatori economici un’idonea qualificazione tecnica per l’allacciamento, l’installazione e la manutenzione di apparecchiature terminali, come indicato al punto C dell’articolo 2 della direttiva, va ricordato anche che lo stesso articolo stabilisce che tale qualificazione deve essere accertata in base a criteri oggettivi non discriminatori e resi pubblici.

Il sopra citato punto 4 delle premesse indica quanto segue:

L’esistenza di diritti esclusivi ha per effetto di restringere la libera circolazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni sia per quanto riguarda l’importazione e la commercializzazione di tali apparecchiature, comprese le apparecchiature via satellite, in quanto taluni prodotti non vengono commercializzati, sia per quanto concerne l’allacciamento, l’installazione o la manutenzione in quanto, tenendo conto delle caratteristiche del mercato, in particolare della diversità e della natura tecnica dei prodotti, un gestore in regime di monopolio non ha alcun incentivo a fornire detti servizi in relazione a prodotti che non ha commercializzato o importato né ad allineare i propri prezzi sui costi poiché non esiste alcun pericolo di concorrenza da parte di nuovi gestori. Tenendo conto del fatto che nella maggior parte dei mercati delle apparecchiature esiste in genere un’ampia gamma di apparecchiature terminali di telecomunicazioni, qualsiasi diritto speciale che direttamente o indirettamente limiti il numero di imprese autorizzate ad importare, commercializzare, allacciare, installare e provvedere alla manutenzione di detti apparati, rischia di produrre effetti aventi la stessa natura della concessione di diritti esclusivi. Tali diritti esclusivi essenziali costituiscono misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative contrarie all’articolo 28 del trattato. Di conseguenza, è necessario abolire tutti i diritti esclusivi che ancora esistono in relazione all’importazione, all’immissione in commercio, all’allacciamento, all’installazione e alla manutenzione delle apparecchiature terminali delle telecomunicazioni per collegamenti via satellite nonché i diritti che hanno effetti della stessa natura ossia tutti i diritti speciali, ad eccezione di quelli costituiti da vantaggi legali o regolamentari per una o più imprese che influiscono esclusivamente sulla capacità delle altre imprese di impegnarsi in una delle attività prammenzionate nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti.

Risulta quindi evidente l’intenzione della Commissione Europea di favorire la concorrenza e l’ingresso delle imprese sul mercato, con questo spirito dovranno essere indicati i requisiti abilitanti all’installazione degli apparecchi di rete.

Link alla direttiva: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:162:0020:0026:IT:PDF

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