PARTE I – DEFINIZIONI
Art. 1 – «Informatica» e «ICT»
- Si definisce «Informatica» l’insieme di tutte quelle scienze che volgono allo studio dei fondamenti teorici dell’informazione, della sua computazione a livello logico e delle tecniche pratiche per la loro implementazione e applicazione in sistemi elettronici automatizzati detti quindi sistemi informatici.
- Si definisce «ICT», che sta per «Information and Communication Technology», l’insieme delle tecnologie che consentono il trattamento e lo scambio delle informazioni in formato digitale. L’integrazione dell’informatica, dell’elettronica, delle telecomunicazioni, ecc., è oramai uso comune sia identificata con l’acronimo ICT.
Art. 2 – Denominazione
- È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, l’Associazione denominata «Associazione Piccole Imprese e Consulenti per l’Informatica».
- L’Associazione è anche individuata attraverso la sigla «APICI».
Art. 3 – Caratteristiche
- L’Associazione non ha fine di lucro, è apolitica e aconfessionale. Essa non potrà avere vincoli con partiti o movimenti politici.
Art. 4 – Durata e Sede
- La durata dell’Associazione è illimitata.
- L’Associazione ha sede legale in Vicenza, Contrà Frasche del Gambero 22, con la possibilità di istituire altre sedi ed uffici sia in Italia che all’Estero.
Art. 5 – «Piccole Imprese per l’Informatica» e «Consulenti per l’Informatica»
- Si definisce «Piccola Impresa per l’Informatica» o «Consulente per l’Informatica», d’ora in avanti così identificato per comodità d’espressione, quel soggetto, sia esso azienda, ditta individuale, libero professionista, consulente, ecc., che opera in ambito informatico (ICT).
Art. 6 – Scopo sociale
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L’Associazione, che non ha scopo di lucro, intende:
- rappresentare una sede di confronto per tutte le parti interessate al tema dell’ICT al fine di elaborare istanze unitarie e condivise e fare quindi “rete” tra di esse;
- rappresentare la categoria professionale di coloro che operano in un qualunque campo dell’ICT nei rapporti con le aziende fornitrici, con le istituzioni ed amministrazioni, con le organizzazioni economico-sociali, politiche, sindacali nazionali, internazionali;
- favorire lo sviluppo professionale ed imprenditoriale degli Associati, promuovere azioni di proposta legislativa al fine di tutelare i diritti e gli interessi della categoria;
- fornire, anche indirettamente, servizi di natura legale, fiscale, amministrativa, assicurativa, finanziaria, gestionale, organizzativa e ogni altro servizio che rientri negli interessi dell’Associazione e dei Soci;
- contribuire a stimolare il processo legislativo Italiano e Comunitario in materia di ICT nella prospettiva dell’adozione di soluzioni di semplice applicazione pratica e di maggiore efficienza per il settore pubblico, privato e professionale, anche in sede di adeguamento alle Direttive Comunitarie;
- promuovere e approfondire la cultura dell’ICT attraverso l’organizzazione di convegni,seminari, tavole rotonde ed incontri di studio anche con tecniche di formazione a distanza (FAD);
- rassicurare l’utente finale, attraverso la creazione di un “Brand Etico”, sull’effettiva osservanza del Codice Deontologico e di altri documenti di orientamento finalizzati a garantire la correttezza, la qualità e la trasparenza delle attività sia verso gli utilizzatori sia tra gli Associati stessi;
- promuovere organismi per la risoluzione alternativa delle dispute, ovvero per l’arbitrato e la mediazione di controversie, e inerenti a problemi deontologici tra i professionisti dell’ICT;
- svolgere attività di promozione, assistenza, coordinamento e tutela degli Associati;
- sostenere, promuovere, organizzare e gestire mezzi di comunicazione e attività editoriali ed informative, utilizzando ogni mezzo o strumento reso disponibile dalla tecnologia;
- trattare condizioni e procedure operative adeguate con i distributori, i produttori informatici ed i fornitori di servizi; stringere accordi con i produttori e i distributori di prodotti hardware e software per abbattere i costi di formazione e certificazione degli Associati;
- fornire criteri ed indicazioni di massima circa le condizioni generali di vendita, le clausole contrattuali ed i valori medi delle tariffe per i servizi di assistenza e/o consulenza;
- svolgere qualsivoglia altra attività che, direttamente e/o indirettamente, afferisca agli scopi di cui al presente statuto.
PARTE II – I SOCI
Art. 7 – Soci
- Il Regolamento dell’Associazione stabilisce i criteri di selezione per l’accettazione della domanda di adesione all’Associazione; in assenza di regolamento il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza.
- Possono essere Soci dell’Associazione: imprese artigiane, commerciali o industriali e di servizi, liberi professionisti, imprenditori che giustificano la propria professionalità nell’ICT.
-
Nell’Associazione si distinguono:
- Soci Costituenti: coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione e che hanno versato la quota di fondazione pari ad € 250,00 (duecentocinquanta); essi sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale per 3 (tre) anni;
- Soci Fondatori: coloro che hanno versato la quota di fondazione pari ad € 250,00 (duecentocinquanta); essi sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale per 3 (tre) anni;
- Soci Ordinari: le aziende o consulenti-professionisti ICT così come definiti dal presente Statuto, la cui domanda di adesione sia stata accolta dal Consiglio Direttivo o da Organismo delegato, che risultino in regola con il versamento delle quote associative, per il primo anno pari ad € 120,00 (centoventi).
Art. 8 – Quote associative
- Le quote o contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.
- La quota associativa viene stabilita dal Consiglio Direttivo che ne determina oltre l’importo anche la periodicità e la scadenza.
- È facoltà del Consiglio Direttivo stabilire quote di ingresso per i nuovi Soci.
- La quota associativa può anche essere differenziata negli importi in relazione alle diverse categorie dei Soci.
- Il Consiglio Direttivo può istituire contributi straordinari per realizzare o finanziare specifiche iniziative, purché regolarmente approvati dall’Assemblea dei Soci.
Art. 9 – Ammissione dei Soci
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Per essere ammessi in qualità di Socio Ordinario deve essere presentata apposita domanda di iscrizione, accompagnata dall’anticipo di una somma pari alla quota associativa in vigore nell’anno in cui viene richiesta l’iscrizione e della quota di ingresso, qualora istituita. Il richiedente, per divenire Associato effettivo, deve essere in possesso delle autorizzazioni previste dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti per l’esercizio della propria attività. Non possono essere ammessi in qualità di Associati gli interdetti, gli inabilitati, coloro che siano stati dichiarati falliti o che abbiano riportato condanna penale definitiva per reato non colposo.
E’ esclusa la possibilità di acquisire la qualità di Associato a tempo determinato e, conseguentemente, la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. -
Il Consiglio Direttivo delibera, senza obbligo di motivazione, in ordine all’ammissione nella prima seduta successiva alla data di presentazione della domanda. L’effettivo status di Socio è perfezionato solo dopo il pagamento della quota associativa e della quota di ingresso qualora istituita.
Nel caso di rigetto della domanda di ammissione le somme eventualmente anticipate sono immediatamente retrocesse.
Art. 10 – Diritti e obblighi dei Soci
- Con l’adesione all’Associazione il Socio accetta e si obbliga a rispettare, oltre alle Leggi vigenti dello Stato e della Comunità Europea, lo Statuto, il Codice Deontologico, il Regolamento Attuativo e i diversi Regolamenti Operativi, costituenti nel loro complesso l’impianto normativo dell’Associazione.
- Il Socio ha l’obbligo di pagare puntualmente le quote associative e gli eventuali contributi straordinari.
- Il regolare pagamento della quota associativa comporta il diritto all’esercizio del voto in Assemblea e di partecipare alle iniziative sociali.
- Il Socio ha l’obbligo di comunicare eventuali variazioni del domicilio dato all’atto dell’adesione; in difetto si riterranno comunque valide le comunicazioni inviate al domicilio risultante nel libro Soci.
- Lo status di Socio non ha vincoli temporali e non è trasmissibile ad alcun titolo o ragione.
Art. 11 – Recesso, decadenza, esclusione, sospensione
- I Soci potranno recedere dall’Associazione in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo, ha effetto immediato e non costituisce diritto alla restituzione delle somme e/o quote versate.
- I Soci receduti potranno essere riammessi con apposito provvedimento del Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione del recesso ovvero entro il termine stabilito dall’eventuale regolamento senza necessità di una nuova iscrizione.
- I Soci cessano di appartenere all’Associazione, oltre che per morte, per dimissioni ovvero perdita di uno dei requisiti che ne hanno motivato l’ammissione.
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L’esclusione o sospensione può essere pronunciata dal Consiglio Direttivo, su segnalazione del Presidente, in tutti i casi contemplati dal presente Statuto, dal Codice Deontologico e dalRegolamento Attuativo dell’Associazione ovvero, nei casi di seguito elencati, dal Consiglio Direttivo con delibera motivata ad effetto immediato contro gli Associati:
- che non partecipano alla vita dell’Associazione ovvero che non rispettano gli obblighi previsti dal presente Statuto o comunque tengono comportamenti contrari allo Statuto, al Codice Deontologico ed alle norme regolamentari dell’Associazione;
- che risultano in mora nel versamento della quota associativa annuale di oltre 3 (tre) mesi e non eseguono in tutto o in parte il versamento di ogni altra somma richiesta dal Consiglio Direttivo e/o dall’Assemblea per il conseguimento dell’oggetto sociale;
- che non adempiono i doveri inerenti alla qualità di Associato o gli impegni assunti verso l’Associazione per carica direttiva o specifici mandati o deleghe.
- Il Socio escluso potrà contestare tale provvedimento entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di esclusione inviando istanza motivata a mezzo raccomandata AR (o altro mezzo legalmente equivalente) indirizzata al Presidente dell’Associazione ovvero al Presidente dell’Organo sociale attore del provvedimento.
- L’Associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell’Associazione perde qualsiasi incarico o carica elettiva.
- Il Socio escluso potrà essere riammesso con le modalità previste dal presente Statuto non prima di 2 (due) anni dalla sua esclusione, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo.
- L’eventuale riammissione non ha efficacia retroattiva.
PARTE III – IL PATRIMONIO
Art. 12 – Fondo comune
- I contributi degli Associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell’Associazione.
- Gli Associati non potranno chiedere a qualsiasi titolo o per qualsivoglia motivo la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota di recesso.
Art. 13 – Mezzi finanziari
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I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti:
- dalle quote sociali ordinarie, di ingresso e straordinarie;
- dalle quote una tantum richieste per il sostegno di specifiche iniziative;
- dai contributi in conto capitale di enti pubblici e/o privati, Italiani e esteri;
- da eventuali donazioni e disposizioni testamentarie;
- dai proventi delle iniziative sociali e attività previste dallo Statuto;
- dalle offerte dei Soci e di terzi per specifiche iniziative benefiche.
- Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili.
Art. 14 – Esercizio sociale
- L’esercizio sociale coincide con l’anno solare e si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.
PARTE IV – GLI ORGANI SOCIALI
Art. 15 – Gratuità delle prestazioni e rimborsi spese
- Tutte le prestazioni degli Associati sono volontarie e a titolo gratuito.
- L’Associazione tuttavia, per il raggiungimento degli scopi associativi, può avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente o di lavoro autonomo rese dai propri Associati o da soggetti esterni all’Associazione.
- I rimborsi spese sono pagati agli Associati per attività pertinenti all’Associazione solo se preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo secondo le disponibilità di cassa.Il Presidente ha comunque la facoltà di decidere in merito al pagamento dei rimborsi, anche se già approvati in via preventiva, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.
Art. 16 – Organi sociali
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Sono Organi sociali dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Responsabile Organizzativo;
- il Responsabile Amministrativo.
- Le modalità di candidatura e nomina, se non specificate in Statuto, sono definite da apposito Regolamento.
- Contro i risultati delle elezioni ciascun Socio può proporre reclamo motivato al Presidente dell’Associazione entro 10 (dieci) giorni dall’avvenuta proclamazione; questi ha quindi 10 (dieci) giorni di tempo per prendere una decisione definitiva.
- Ogni nuovo eletto ad una carica sociale assume i poteri della carica assunta al momento dell’elezione ma, fino a quel momento, tali poteri rimangono al detentore della carica sociale uscente.
Art. 17 – Assemblea dei Soci
- L’Assemblea dei Soci è il massimo Organo di controllo, è composta da tutti i Soci in regola con tutti gli articoli statutari ed è presieduta dal Presidente dell’Associazione ovvero dal Responsabile Organizzativo ovvero dal Responsabile Amministrativo.
- I Soci impossibilitati a partecipare all’Assemblea possono farsi rappresentare da un altro Socio, anche se titolare di carica sociale, purché il delegante e il delegato siano in regola con tutti gli articoli statutari. Vale solo la delega espressa in forma scritta, da depositare al Presidente dell’Assemblea nei modi stabiliti dall’eventuale Regolamento.
- Per la validità delle Assemblee, ordinarie o straordinarie, in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci e le delibere saranno prese a maggioranza di voti. Nel caso di seconda convocazione l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli Associati presenti e delibera validamente a maggioranza semplice.
- L’Assemblea ordinaria in particolare delibera sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo e approva il progetto di bilancio.
- L’Assemblea straordinaria in particolare delibera sulla cessione di beni immobili, sull’approvazione e le modifiche dello Statuto, del Codice Deontologico e sullo scioglimento dell’Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio.
- Le delibere aventi per oggetto le modifiche del presente Statuto, lo scioglimento o la modifica della durata dell’Associazione, o disposizioni sul patrimonio dell’Associazione in seconda convocazione, dovranno essere in ogni caso assunte con la maggioranza qualificata di almeno 1/3 (un terzo) dei Soci.
- Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea entro il 30 Aprile di ogni anno. Qualora particolari esigenze lo richiedano l’approvazione potrà essere rinviata entro e non oltre il 30 Giugno.
- Il Presidente sottopone all’Assemblea ordinaria, per l’approvazione, il progetto di bilancio così come da lui predisposto unitamente alla relazione del Responsabile Amministrativo. Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell’Associazione durante i 15 (quindici)giorni che precedono l’Assemblea e finché sia approvato. Gli Associati possono prenderne visione.
- L’Assemblea potrà essere convocata ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo e dovrà anche essere convocata quando ne faccia domanda scritta e motivata almeno 1/3 (un terzo) dei Soci. In tale domanda i richiedenti dovranno indicare gli argomenti da trattare.
- Le convocazioni contenenti ordine del giorno, luogo, data ed ora di convocazione, dovranno essere diramate entro il 10° (decimo) giorno antecedente quello stabilito per l’Assemblea a tutti gli Associati al domicilio risultante presso l’Associazione alla scadenza del mese precedente la data di invio delle convocazioni, a mezzo lettera o posta elettronica o pubblicazione per almeno 10 (dieci) giorni sul sito web dell’Associazione o altro mezzo di comunicazione.
- Gli eventuali avanzi di gestione dell’Associazione non destinati a riserve potranno essere devoluti dal Consiglio Direttivo per fini di assistenza e beneficenza.
- L’Associazione non può distribuire, nemmeno in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.
- Le delibere dell’Assemblea verranno trascritte in apposito verbale.
Art. 18 – Consiglio Direttivo
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Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) membri i quali sono nominati dall’Assemblea dei Soci tra gli Associati con una anzianità di iscrizione nel libro Soci non inferiore a 3 (tre) anni consecutivi (tale vincolo decorre ovviamente dal terzo anno di vita dell’Associazione) e che sono in regola con gli articoli statutari.
Limitatamente ai primi 3 (tre) anni di vita dell’Associazione, l’Assemblea dei Soci potrà nominare quali membri del Consiglio Direttivo solo Soci Fondatori. - Nel caso di mancanza di un membro del Consiglio quest’ultimo provvederà alla convocazione di un’Assemblea straordinaria dei Soci per procedere alla nomina del posto vacante.
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Il Consiglio Direttivo ha i seguenti poteri:
- nomina il Presidente dell’Associazione tra i membri del Consiglio Direttivo;
- individua, anche sulla base delle indicazioni fornite dall’Assemblea dei Soci, le strategie per il raggiungimento degli scopi sociali;
- può istituire sedi secondarie di rappresentanza nello Stato Italiano ed anche al di fuori;
- fissa le quote di adesione annuali per i Soci e la periodicità del pagamento;
- decide in ordine all’ammissione di nuovi Soci e può delegare tale funzione ad organismi o persone opportunamente autorizzate;
- decide in merito alla decadenza, all’esclusione, sospensione, riammissione, dei Soci;
- delibera in merito all’adesione dell’Associazione ad altri enti o altri organismi nazionali e internazionali;
- può nominare gruppi di studio, nonché comitati tecnici o gruppi di lavoro, per coadiuvare e coordinare i diversi settori di attività dell’Associazione, stabilendone la composizione, le attribuzioni, la durata e le norme di funzionamento (i suddetti comitati tecnici o gruppi hanno esclusivamente funzioni consultive);
- all’occorrenza richiede al Presidente la stesura di una relazione semestrale sull’andamento della gestione amministrativa e finanziaria;
- redige ed approva i regolamenti dell’Associazione;
- nomina il Responsabile Amministrativo.Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri. La richiesta di convocazione deve essere inoltrata per iscritto al Presidente e deve indicare i punti all’ordine del giorno, che devono essere pertinenti con l’attività dell’Associazione.
-
Il Presidente fissa la data e il luogo dell’adunanza. L’avviso di convocazione deve essere diramato dal Presidente almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l’adunanza a mezzo lettera, posta elettronica o pubblicazione sul sito web dell’Associazione o altro mezzo di comunicazione; soltanto in casi di particolare urgenza, gravità o eccezionalità legati ad atti o fatti che possano generare danni rilevanti all’Associazione, l’avviso di convocazione può essere diramato fino a 1 (un) giorno prima di quello fissato per l’adunanza.
Le adunanze del Consiglio possono anche tenersi per tele o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente. - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente.
- Per la validità delle adunanze occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti il Consiglio. Lo stesso è validamente costituito con la presenza, anche attraverso sistemi di audio/video conferenza, della maggioranza dei componenti e le delibere devono essere assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
-
Alle adunanze del Consiglio partecipano senza diritto di voto:
- il Responsabile Amministrativo che può esprimere il suo parere, non vincolante, in ordine alla legittimità degli atti e delle proposte;
- consulenti, professionisti o tecnici su invito del Presidente limitatamente alle materie e/o argomenti di loro competenza;
- il Responsabile Organizzativo, se nominato, limitatamente alle materie e/o argomenti di sua competenza.
- Delle riunioni è redatto il verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Responsabile Organizzativo della seduta che può essere nominato dal Presidente anche soggetto diverso dai componenti il Consiglio Direttivo.
- I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
Art. 19 – Presidente
- Il Presidente, viene eletto a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo ed è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione, salvo quelli riservati all’Assemblea, al Consiglio Direttivo ovvero ad altri organi sociali.
- Ha il potere di firma per tutte le operazioni sociali, compresa la stipula di contratti, e la rappresentanza legale dell’Associazione con facoltà di agire e resistere in giudizio per essa e di nominare allo scopo avvocati e procuratori.
- È munito di ogni più ampia facoltà sia per l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea del Consiglio Direttivo, sia, con firma libera, per l’ordinaria gestione dell’Associazione, compresa quella di delegare temporaneamente ad altri talune determinate funzioni.
- Nei casi di urgenza assume ogni e qualsiasi provvedimento necessario per l’interesse dell’Associazione, con l’obbligo di riferire al Consiglio Direttivo nella prima seduta.
- Il Presidente nomina il Responsabile Organizzativo tra i membri del Consiglio Direttivo, che loassiste e al quale può delegare i poteri per il compimento di taluni atti o di talune categorie di atti.
- Il Presidente può delegare ad uno o più membri del Consiglio Direttivo propri poteri, fissandone i limiti e la durata temporale.
- Il Presidente può assegnare ad uno o più Soci specifiche attività, fissandone gli obiettivi, i limiti e la durata temporale.
- La carica ha una durata di 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
Art. 20 – Responsabile Organizzativo
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Il Responsabile Organizzativo assiste il Presidente ed ha in particolare le seguenti funzioni:
- coadiuva il Presidente del quale attua le disposizioni;
- sovrintende al funzionamento di tutti gli uffici e servizi dell’Associazione compresi quelli di natura economica e provvede al buon andamento di essi;
- collabora alla gestione finanziaria e amministrativa dell’Associazione;
- assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei Soci.
- La carica ha una durata di 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
- Il Responsabile Amministrativo ha il compito di esaminare gli inventari, i bilanci ed i rendiconti annuali e di relazionare su tali attività all’Assemblea dei Soci.
- Prepara il bilancio preventivo e quello consuntivo sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del Presidente.
- I registri, la contabilità ed in generale tutti gli atti dell’Assemblea devono essere a lui sottoposti a semplice richiesta; in qualsiasi epoca può procedere a verifica della cassa.
- La carica ha una durata di 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
-
L’Associazione si estingue secondo le modalità di cui all’art. 27 C.C.:
- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per le altre cause di cui all’art. 27 C.C..
- In caso di estinzione l’Assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.
- Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con Regolamento interno da elaborarsi eventualmente a cura del Consiglio Direttivo.
- Il presente Statuto sostituisce e annulla ogni altro precedente nonché ogni altra Norma regolamentare dell’Associazione che risulti in contrasto con esso.
- Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile, le Leggi vigenti in materia associativa ed il Regolamento interno dell’Associazione.
opera nei limiti del mandato conferitogli dal Presidente;
Art. 21 – Responsabile Amministrativo
PARTE V – VARIE
Art. 22 – Scioglimento
Art. 23 – Regolamento interno
Art. 24 – Rinvio
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